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La colpa dell`albergatore, che giustifica la responsabilita` per l`intero valore degli oggetti rubati, va individuata tenendo conto che, in relazione all`attivita` di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l`imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza piu` elevato, in relazione ai rischi
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ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera. Vale a dire, a fronte di un furto verificatori in parte a causa dell`incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti, in parte a causa di palesi negligenze nella sorveglianza dei locali dell`albergo e delle chiavi delle camere, la responsabilita` per colpa dell`albergatore, ai sensi dell`art. 1785 bis c.c., avrebbe potuto essere esclusa
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solo previa dimostrazione, il cui onere era a carico dell`albergatore medesimo, che la prevenzione dell`illecito verificatosi avrebbe richiesto l`adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonche` in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere di quello in oggetto.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 10493 del 7 maggio 2009
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